Assicurazione RC per RC Struttura Sanitaria
Polizza RC per case di cura, RSA, poliambulatori, centri diagnostici, day surgery. Copertura della responsabilita' contrattuale verso il paziente ex art. 7 L. 24/2017 con requisiti minimi D.M. 232/2023.
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L'assicurazione RC per struttura sanitaria e' obbligatoria ex art. 10 comma 1 L. 24/2017 e disciplinata nei requisiti minimi dal D.M. 232/2023. Copre la responsabilita' contrattuale della struttura verso il paziente per il danno conseguente all'intera attivita' diagnostica, terapeutica e assistenziale. Massimali calibrati su tipologia, posti letto e specialita' erogate. Massimale minimo €5M per casa di cura media, €10M+ per strutture chirurgiche complesse.
Fonte: MioAssicuratore Srl — broker iscritto RUI B000558613
Cosa Copre la RC per polizze RC strutture sanitarie
Responsabilita' Contrattuale
Risposta diretta verso il paziente per l'intera attivita' della struttura ex art. 7 L. 24/2017. Include personale dipendente, convenzionato, in regime libero-professionale ospitato.
Personale Sanitario in Struttura
Copertura per fatti dei medici, infermieri, OSS, tecnici operanti a qualsiasi titolo nella struttura, anche in libera professione intramuraria.
Responsabilita' Organizzativa
Errori sistemici: protocolli inadeguati, carenze igienico-sanitarie, organici insufficienti, infrazione requisiti minimi DPR 14/01/1997.
Infezioni Correlate Assistenza
ICA (infezioni nosocomiali) con responsabilita' presunta a carico della struttura. Area di sinistro emergente con risarcimenti significativi.
RC Operativa e Patrimoniale
Danni a terzi non sanitari: cadute in struttura, smarrimento effetti personali, danni da apparecchiature, RC fabbricato e RC datore di lavoro.
Tutela Legale Specialistica
Spese legali per cause civili e procedimenti penali. Difesa amministrativa per ispezioni ASL e procedimenti di accreditamento regionale.
Rischio Professionale e Normativa
Livello di rischio
Alto
Norma di riferimento
art. 7 L. 24/2017 + D.M. 232/2023 + DPR 14/01/1997
Postuma consigliata
10 anni
L'art. 7 L. 24/2017 (Gelli-Bianco) ha sancito la responsabilita' contrattuale della struttura sanitaria pubblica e privata verso il paziente, per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie erogate. La struttura risponde anche dei fatti del personale operante a qualsiasi titolo (dipendenti, convenzionati, liberi professionisti ospitati). Il regime contrattuale comporta prescrizione decennale e onere della prova sull'inadempimento a carico della struttura.
L'art. 10 comma 1 L. 24/2017 ha reso obbligatoria la copertura assicurativa per le strutture sanitarie. Il D.M. 232/2023 (Decreto Schillaci) ha definito in dettaglio i requisiti minimi: massimali per categoria di rischio, retroattivita', postuma decennale, definizione di sinistro, condizioni di operativita'. Tutte le polizze in essere devono adeguarsi entro le scadenze previste dal decreto.
Il DPR 14/01/1997 definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attivita' sanitarie. Le strutture sono tenute al rispetto di standard precisi (metratura, dotazioni, organici, protocolli). La autorizzazione regionale e' subordinata alla verifica di tali requisiti; l'accreditamento istituzionale aggiunge ulteriori standard qualitativi. Le carenze documentate sono elemento di responsabilita' aggravata in sede di contenzioso.
Tipologie di struttura coperte: case di cura accreditate e non accreditate, RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), poliambulatori, centri diagnostici (laboratorio, radiologia), day hospital e day surgery, hospice, ambulatori chirurgici, centri di FIVET. Ogni tipologia ha profilo di rischio specifico e va quotata distintamente. Le strutture chirurgiche con sala operatoria hanno premi sensibilmente piu' alti.
Massimali Consigliati per polizze RC strutture sanitarie
Struttura Piccola
€2M
Poliambulatorio specialistico senza chirurgia, ambulatorio diagnostico piccolo, studio dentistico complesso. Senza day surgery.
Casa di Cura Media
€5M
Casa di cura privata con day surgery, RSA media, centro diagnostico di livello, poliambulatorio multispecialistico con ambulatorio chirurgico.
Struttura Complessa
€10M+
Casa di cura con sala operatoria e degenza ordinaria, ospedale privato, struttura accreditata SSN per chirurgia ad alta complessita'.
Claims Made e Retroattività per polizze RC strutture sanitarie
Il regime Claims Made con retroattivita' illimitata o decennale e' lo standard fissato dal D.M. 232/2023. Le strutture sanitarie sono esposte a sinistri tardivi (infezioni nosocomiali emerse anni dopo, complicanze chirurgiche manifestatesi a distanza, encefalopatie neonatali contestate alla maggiore eta' del bambino) con tempi di latenza che possono arrivare a 18-21 anni.
La postuma decennale e' obbligatoria per legge per le strutture in caso di cessazione attivita'. Il D.M. 232/2023 ha precisato la disciplina: la struttura che cessa e' tenuta a garantire postuma per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di operativita', a tutela dei pazienti che potrebbero richiedere risarcimento successivamente.
Continuita' al cambio compagnia: punto critico per le strutture. Un buco di anche un giorno nella retroattivita' puo' lasciare scoperti interi anni di attivita'. Lavorare con un broker (come MioAssicuratore) garantisce gestione tecnica della transizione e verifica della tenuta delle clausole su retroattivita' e postuma.
Domande Frequenti su RC RC Struttura Sanitaria
Cosa cambia tra responsabilita' contrattuale della struttura ed extra-contrattuale del medico?
La struttura risponde ex art. 7 L. 24/2017 in regime contrattuale (prescrizione 10 anni, onere prova sulla struttura). Il medico libero professionista ospitato risponde extra-contrattualmente (prescrizione 5 anni, onere prova sul paziente). Il medico dipendente risponde solo per colpa grave davanti alla struttura (rivalsa ex art. 9). La distinzione e' decisiva in sede processuale.
Il D.M. 232/2023 si applica a tutte le strutture esistenti?
Si. Il decreto disciplina i requisiti minimi obbligatori per tutte le polizze RC delle strutture sanitarie pubbliche e private, con scadenze di adeguamento per le polizze gia' in corso. Le strutture devono verificare entro le tempistiche previste che la propria copertura sia conforme ai nuovi standard.
Cosa sono le ICA (Infezioni Correlate all'Assistenza) dal punto di vista assicurativo?
Sono infezioni contratte dal paziente in conseguenza dell'assistenza sanitaria ricevuta. La giurisprudenza riconosce <strong>responsabilita' presunta</strong> della struttura: se il paziente contrae un'infezione durante il ricovero, si presume che la struttura non abbia adottato le misure di prevenzione adeguate, salvo prova contraria. Area di sinistro in forte crescita.
Le RSA hanno coperture specifiche?
Si. Le Residenze Sanitarie Assistenziali hanno profilo di rischio peculiare: pazienti anziani fragili, lunga degenza, alto rischio di cadute, lesioni da decubito, infezioni respiratorie. Le polizze RSA includono coperture specifiche per questi sinistri e per la gestione del fine vita.
L'accreditamento regionale incide sulla polizza?
Si. Le strutture accreditate SSN hanno volumi maggiori e profilo di rischio piu' elevato, ma anche standard organizzativi piu' stringenti. Il premio e' generalmente proporzionato al fatturato. La perdita di accreditamento e' evento da comunicare alla compagnia.
La polizza copre i medici in libera professione che operano in struttura?
Si, per la responsabilita' contrattuale della struttura verso il paziente. Il medico resta titolare della propria responsabilita' personale extra-contrattuale e deve avere RC professionale individuale. Le due coperture sono complementari: la struttura risponde in solido con il medico.
Cosa succede in caso di mancato rispetto del DPR 14/01/1997?
Le carenze rispetto ai requisiti minimi configurano colpa organizzativa della struttura. In sede di contenzioso il CTU verifica la conformita' di organici, dotazioni, protocolli. Le inadempienze documentate aggravano la responsabilita' e possono escludere la copertura assicurativa per dolo organizzativo.
La cessazione di attivita' della struttura cosa comporta?
La struttura che cessa l'attivita' e' obbligata a garantire postuma decennale per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di operativita'. La gestione della postuma deve essere prevista nel piano di chiusura. Il D.M. 232/2023 ha precisato che la postuma e' a carico della struttura cessante, non del personale.
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