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Legge 8 marzo 2017 n. 24 — Hub di approfondimento

Legge Gelli-Bianco: guida completa

Tutto quello che un medico, infermiere, fisioterapista o struttura sanitaria deve sapere sulla L. 24/2017 e sul decreto attuativo D.M. 232/2023: articoli chiave, obbligo assicurativo, rivalsa per colpa grave, postuma decennale.

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La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) impone l'obbligo assicurativo a strutture sanitarie e professionisti, distingue la responsabilità contrattuale della struttura (art. 7) da quella extracontrattuale del professionista, prevede la rivalsa per colpa grave limitata al triplo del reddito (art. 9), impone la postuma decennale (art. 11) e l'azione diretta del danneggiato verso la compagnia (art. 12). Il D.M. 232/2023 ha standardizzato i requisiti minimi delle polizze.

Fonte: MioAssicuratore Srl — broker iscritto RUI B000558613

Cos'è la Legge Gelli-Bianco

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 — nota come Legge Gelli-Bianco dai due relatori (on. Federico Gelli, sen. Amedeo Bianco) — è la riforma organica della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, è entrata in vigore il 1° aprile 2017.

Si applica a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai medici, odontoiatri, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari, psicologi clinici e a ogni esercente una professione sanitaria. Riguarda sia il rapporto strutturato (dipendenti SSN, convenzionati) sia la libera professione.

I tre pilastri della legge sono: (1) sicurezza delle cure come parte del diritto alla salute, (2) chiarezza dei regimi di responsabilità della struttura e del professionista, (3) obbligo assicurativo con requisiti minimi standardizzati per garantire al paziente una tutela risarcitoria effettiva.

Il D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 (decreto Schillaci, in vigore dal 16 marzo 2024) ha completato l'impianto normativo definendo i requisiti minimi delle polizze, dei massimali, della postuma e dell'autoritenzione del rischio.

Articoli chiave della L. 24/2017

Art. 1

Sicurezza delle cure

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Coinvolge tutto il personale sanitario.

Art. 5

Linee guida

Gli esercenti seguono le linee guida del SNLG-ISS o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Art. 6

Responsabilità penale

Introduce l'art. 590-sexies c.p.: non punibilità per imperizia se rispettate le linee guida adeguate al caso concreto.

Art. 7

Responsabilità della struttura

Struttura sanitaria: responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Sanitario interno: responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Art. 8

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Per le azioni risarcitorie sanitarie è obbligatorio il tentativo di conciliazione tramite ATP (accertamento tecnico preventivo) o mediazione.

Art. 9

Azione di rivalsa

Rivalsa solo per dolo o colpa grave. Limite: triplo del reddito per dipendenti SSN. Termine: 1 anno dal pagamento.

Art. 10

Obbligo assicurativo

Strutture e professionisti sanitari devono avere copertura assicurativa o analoghe misure di autoritenzione del rischio.

Art. 11

Estensione temporale (postuma)

Garanzia estesa fino a 10 anni dopo la cessazione dell'attività. Postuma anche per gli eredi in caso di decesso.

Art. 12

Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato può agire direttamente contro l'impresa di assicurazione, entro i massimali di polizza.

D.M. 232/2023 — il decreto attuativo

Il Decreto del Ministro della Salute 15 dicembre 2023 n. 232, attuativo dell'art. 10, comma 6, della L. 24/2017, ha definito i requisiti minimi che le polizze RC sanitaria devono rispettare. È in vigore dal 16 marzo 2024 e le compagnie hanno avuto 24 mesi per adeguare i contratti.

Requisiti minimi imposti dal D.M.

  • Massimali minimi: per le strutture sanitarie variano in base al fatturato e all'attività; per i professionisti dipende dal verticale (chirurgia, ostetricia e anestesia richiedono massimali più alti).
  • Postuma decennale obbligatoria per cessazione attività e per eredi.
  • Retroattività decennale: la polizza copre i sinistri di cui il professionista non aveva conoscenza fino a 10 anni prima.
  • Copertura colpa grave per dipendenti pubblici e privati esposti a rivalsa.
  • Limiti alle franchigie e agli scoperti: per garantire al paziente effettiva tutela risarcitoria.
  • Disciplina dell'autoritenzione del rischio (cd. autoassicurazione) per le strutture pubbliche e private che scelgono di non stipulare polizza ma di gestire internamente il rischio.

Il D.M. ha standardizzato il mercato e impedisce alle compagnie di proporre polizze sottodimensionate. Per il professionista significa potersi confrontare meglio le offerte: non più sui massimali minimi (ora omogenei) ma sui costi, sulla qualità della rete legale, sulla velocità di liquidazione e sulle estensioni accessorie.

Cosa copre / cosa NON copre la polizza ex L. 24/2017

Cosa copre

  • Responsabilità civile verso il paziente per danni da colpa lieve e grave
  • Spese di difesa legale civile e penale (ex art. 1917 c.c. e clausole specifiche)
  • Danno biologico, morale, patrimoniale, lucro cessante
  • Sinistri denunciati durante la vigenza della polizza per fatti retroattivi (Claims Made)
  • Sinistri tardivi denunciati nei 10 anni successivi alla cessazione (postuma)
  • Rivalsa della struttura per colpa grave del dipendente (con polizza colpa grave)

Cosa NON copre

  • Dolo del professionista (atti volontariamente lesivi)
  • Sanzioni penali (multe, ammende) — solo le spese di difesa
  • Sanzioni amministrative IVASS, ordine professionale
  • Danni a se stesso o ai propri familiari (salvo estensioni)
  • Attività non dichiarate o esorbitanti dall'oggetto della polizza
  • Sinistri noti al professionista al momento della stipula non comunicati

Liberi professionisti vs dipendenti SSN

Libero professionista

Risponde direttamente al paziente sulla base del contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c. e ss.). Responsabilità contrattuale piena.

  • Polizza RC professionale obbligatoria con massimale adeguato al verticale
  • Retroattività decennale e postuma decennale
  • Copertura difesa legale civile e penale
  • Massimali tipici: €500k-€3M secondo specialità (chirurgia/ostetricia più alti)

Dipendente SSN o struttura privata

Risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.). La struttura risponde in via contrattuale e poi può rivalersi solo per colpa grave (art. 9).

  • Polizza colpa grave personale obbligatoria (rivalsa fino a 3x reddito)
  • Postuma decennale anche dopo pensione
  • Difesa legale civile e penale dedicata
  • Per attività libero-professionale extra: polizza RC completa aggiuntiva

Attenzione: la polizza della struttura non copre la rivalsa sul dipendente. Per questo ogni medico, infermiere, ostetrica, fisioterapista che lavora in regime di dipendenza deve avere una polizza colpa grave personale, indipendente da quella aziendale.

Domande frequenti sulla Legge Gelli-Bianco

Cos'è la Legge Gelli-Bianco?

La Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco dai cognomi dei due relatori, disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Stabilisce l'obbligo assicurativo per medici, strutture e operatori sanitari, distingue la responsabilità contrattuale della struttura da quella extracontrattuale del professionista, introduce la postuma decennale e l'azione di rivalsa per colpa grave (art. 9).

Quando entra pienamente in vigore l'obbligo assicurativo?

L'obbligo assicurativo è in vigore dal 2017 nei suoi principi generali. Il D.M. 232/2023 (decreto Schillaci) ha definito i requisiti minimi delle polizze: massimali minimi, postuma decennale, retroattività, copertura colpa grave. Le compagnie hanno avuto 24 mesi dalla pubblicazione per adeguare i contratti.

Cosa stabilisce l'art. 7 sulla responsabilità della struttura sanitaria?

L'art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde delle prestazioni sanitarie a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), anche se eseguite da soggetti scelti dal paziente. Il sanitario operante presso la struttura risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo abbia agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.

Cos'è l'azione di rivalsa per colpa grave (art. 9)?

L'art. 9 prevede che, dopo che la struttura ha risarcito il paziente, può rivalersi sul sanitario solo in caso di dolo o colpa grave. La rivalsa è limitata: per i dipendenti del SSN il triplo del reddito annuo, esercitabile entro un anno dall'avvenuto pagamento. Per questo motivo il dipendente sanitario deve avere una polizza colpa grave personale, distinta dalla copertura della struttura.

Cosa stabilisce l'art. 10 sull'obbligo assicurativo?

L'art. 10 impone alle strutture sanitarie pubbliche e private l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa o altre analoghe misure (autoritenzione del rischio) per la responsabilità civile verso terzi e i prestatori d'opera. L'esercente la professione sanitaria che opera fuori dalla struttura o in regime di libera professione deve avere copertura propria.

Cos'è la postuma decennale (art. 11)?

L'art. 11 estende la garanzia anche ai sinistri denunciati dopo la cessazione dell'attività, per un periodo di 10 anni. La postuma decennale è la copertura per richieste di risarcimento che arrivano fino a 10 anni dopo che il professionista ha cessato l'attività (es. pensione). Per gli eredi è prevista in caso di decesso. Senza postuma il medico in pensione resta esposto a richieste tardive con patrimonio personale a rischio.

Il D.M. 232/2023 cosa ha aggiunto rispetto alla L. 24/2017?

Il D.M. 232/2023 (in vigore dal 16 marzo 2024) è il decreto attuativo che fissa i requisiti minimi delle polizze: massimali minimi (€2 milioni per evento e €4 milioni per anno per attività ad alto rischio), postuma decennale obbligatoria, retroattività decennale, copertura per colpa grave, gestione delle franchigie. Standardizza il mercato e impedisce alle compagnie di vendere polizze sottodimensionate.

La L. 24/2017 si applica anche ai liberi professionisti?

Sì. Tutti gli esercenti le professioni sanitarie — medici, odontoiatri, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, psicologi clinici, tecnici sanitari — sono soggetti all'obbligo assicurativo, sia in regime di libera professione che come dipendenti. I liberi professionisti hanno responsabilità diretta verso il paziente e necessitano di una polizza RC completa con massimale adeguato al verticale.

Cosa cambia per il medico dipendente SSN dopo la Legge Gelli-Bianco?

Il dipendente SSN risponde a titolo extracontrattuale verso il paziente. La struttura risarcisce il paziente in prima battuta, poi può rivalersi sul medico per colpa grave (art. 9). Per questo motivo il dipendente deve dotarsi di una polizza colpa grave personale che lo tuteli contro la rivalsa, distinta dalla polizza della struttura.

La Legge Gelli-Bianco copre anche la responsabilità penale?

No. La L. 24/2017 disciplina la responsabilità civile e l'obbligo assicurativo. La responsabilità penale del medico è disciplinata dall'art. 590-sexies c.p. (introdotto dalla stessa legge) che prevede la non punibilità per imperizia se il sanitario ha rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali. La polizza copre però le spese di difesa penale.

Cosa dicono gli articoli 5 e 6 sulle linee guida?

L'art. 5 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle linee guida pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG-ISS) e, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. L'art. 6 introduce nel codice penale l'art. 590-sexies che prevede la non punibilità per imperizia se il sanitario ha rispettato linee guida o buone pratiche adeguate al caso concreto.

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