Glossario Assicurativo per Medici
Tutti i termini chiave delle polizze RC sanitarie: claims made, retroattività, postuma, massimale, rivalsa, colpa grave, danno biologico, lucro cessante. Definizioni chiare con riferimenti normativi.
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I termini più importanti da conoscere prima di stipulare una polizza RC sanitaria sono: Claims Made (regime di copertura standard per la sanità), retroattività e postuma (10 anni obbligatori dopo la L. 24/2017), massimale (importo massimo coperto), franchigia e scoperto (quota a carico dell'assicurato), colpa grave (presupposto della rivalsa per dipendenti SSN ex art. 9). Tutti i termini sono spiegati di seguito con riferimenti normativi.
Fonte: MioAssicuratore Srl — broker iscritto RUI B000558613
A
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza. Per la polizza RC sanitaria è il professionista o la struttura che esercita l'attività coperta. Va distinto dal contraente (chi paga il premio) e dal beneficiario.
ATP — Accertamento Tecnico Preventivo
Procedura giudiziale obbligatoria prima della causa per responsabilità sanitaria, prevista dall'art. 8 L. 24/2017. Un CTU nominato dal giudice valuta il caso clinico in contraddittorio tra le parti. Se l'ATP fallisce è possibile procedere con la causa di merito.
Riferimento normativo: Art. 8 L. 24/2017
Azione diretta
Diritto del danneggiato di agire direttamente contro l'impresa di assicurazione del responsabile, entro i massimali di polizza. Per la responsabilità sanitaria è prevista dall'art. 12 L. 24/2017.
Riferimento normativo: Art. 12 L. 24/2017
B
Backdating
Pratica di datare una polizza a una data anteriore a quella di emissione per coprire fatti pregressi noti. Vietata: la legge richiede buona fede e dichiarazione completa dei rischi (art. 1892-1893 c.c.).
Beneficiario
Soggetto che riceve l'indennizzo. Nella RC sanitaria il beneficiario è il danneggiato (terzo paziente), non l'assicurato.
Buone pratiche clinico-assistenziali
Insieme di procedure validate dalla comunità scientifica seguite in mancanza di linee guida formali. Citate dall'art. 5 L. 24/2017 come riferimento per la non punibilità penale (art. 590-sexies c.p.).
Riferimento normativo: Art. 5 L. 24/2017
C
Claims Made
Regime assicurativo in cui sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto è avvenuto prima (purché in periodo di retroattività). Opposto al Loss Occurrence. È il regime standard per la RC sanitaria.
Colpa grave
Negligenza, imprudenza o imperizia macroscopica, in violazione di norme elementari di diligenza. Nella sanità è il presupposto della rivalsa della struttura sul dipendente (art. 9 L. 24/2017). Esempio: dimenticare un ferro chirurgico nel corpo del paziente.
Riferimento normativo: Art. 9 L. 24/2017
Colpa lieve
Inadempimento di obblighi di diligenza ordinaria. Nella sanità non comporta rivalsa sul dipendente: la responsabilità rimane in capo alla struttura. Per i liberi professionisti è invece sempre fonte di responsabilità diretta.
Compagnia di assicurazione
Impresa autorizzata da IVASS a esercitare l'attività assicurativa. Per la sanità le principali in Italia includono Generali, Allianz, Itas, AmTrust, RB Vita, Lloyd's e altre.
Compagnia di sottoscrizione
Impresa che assume direttamente il rischio sanitario nei propri rami. Spesso opera tramite broker e MGA (Managing General Agent) specializzati in RC sanitaria.
Conciliazione
Procedura stragiudiziale di composizione della controversia. Per la sanità è obbligatorio il tentativo di ATP o mediazione (L. 162/2014) prima della causa.
Riferimento normativo: L. 162/2014, art. 8 L. 24/2017
Contraente
Soggetto che stipula il contratto e paga il premio. Può essere diverso dall'assicurato (es. società che paga la polizza per il proprio dipendente).
CTP — Consulente Tecnico di Parte
Esperto medico-legale nominato da una delle parti (paziente o medico) per assistere nelle valutazioni tecniche durante ATP, mediazione o causa. Le spese del CTP sono coperte dalla polizza nelle clausole di difesa.
CTU — Consulente Tecnico d'Ufficio
Esperto nominato dal giudice in causa o ATP. Esegue accertamenti tecnici in contraddittorio con i CTP delle parti. Il suo elaborato peritale è il principale strumento decisionale per il giudice.
D
Danno biologico
Lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale. Quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano o di Roma. Risarcito a prescindere dalla capacità di reddito.
Riferimento normativo: Art. 138-139 D.Lgs 209/2005
Danno morale
Sofferenza interiore patita dalla vittima (e dai familiari iure proprio). Risarcito autonomamente rispetto al biologico secondo personalizzazione del giudice.
Danno parentale (iure proprio)
Risarcimento spettante ai familiari del danneggiato per la lesione del rapporto parentale (perdita o gravissima compromissione del congiunto). Riconosciuto a coniuge, figli, genitori, fratelli.
Danno patrimoniale
Perdite economiche subite (danno emergente) e mancati guadagni futuri (lucro cessante). Va provato analiticamente con documentazione fiscale.
DDN — Disclosure of Default and Negligence
Obbligo di informazione precontrattuale all'assicuratore di sinistri pregressi noti. Reticenze o false dichiarazioni possono comportare nullità della polizza ex art. 1892 c.c.
Disdetta
Atto unilaterale con cui una parte recede dal contratto. Per la RC sanitaria deve essere comunicata con preavviso (tipicamente 60-90 giorni prima della scadenza) tramite PEC o raccomandata.
Dolo
Volontà cosciente di causare l'evento dannoso. Esclude sempre la copertura assicurativa. Nella sanità è raro: tipicamente si ricade in colpa lieve o grave.
Riferimento normativo: Art. 1900 c.c.
E
Esclusioni
Rischi specificamente non coperti dalla polizza. Tipiche per la RC sanitaria: dolo, attività non dichiarate, danni a familiari, sanzioni disciplinari.
Estensione territoriale
Ambito geografico di copertura della polizza. Per la sanità tipicamente UE/SEE; alcune polizze estendono al mondo intero esclusi USA/Canada.
F
Fatto noto
Circostanza nota all'assicurato al momento della stipula da cui possa derivare un sinistro futuro. Va dichiarato in proposta. Sinistri da fatti noti non comunicati non sono coperti.
Franchigia
Importo che resta a carico dell'assicurato per ogni sinistro. La compagnia paga la differenza fino al massimale. Tipica per la RC sanitaria: €1.500-€10.000.
I
Iure proprio
Diritto al risarcimento spettante a un soggetto in nome proprio (non come erede). Tipicamente i familiari di un paziente deceduto agiscono iure proprio per il danno parentale.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Autorità di controllo del mercato assicurativo italiano. Emana il Regolamento 40/2018 sulla distribuzione assicurativa che disciplina broker e agenti.
Riferimento normativo: IVASS Reg. 40/2018
L
Linee guida
Raccomandazioni cliniche pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG-ISS) o validate dalle società scientifiche. L'art. 5 L. 24/2017 le indica come riferimento per la non punibilità penale.
Riferimento normativo: Art. 5 L. 24/2017
Loss Occurrence
Regime assicurativo opposto al Claims Made: copertura dei sinistri il cui fatto è avvenuto durante la vigenza della polizza, anche se denunciati dopo. In Italia per la sanità è poco utilizzato dopo la L. 24/2017.
Lucro cessante
Mancato guadagno futuro causato dal sinistro. Per i pazienti giovani lavoratori è la voce di danno più rilevante (può raggiungere milioni di euro per lesioni gravissime con esclusione dal lavoro).
M
Massimale
Importo massimo che la compagnia paga per sinistro o per anno. Va dimensionato sul rischio del verticale: €500k per attività a basso rischio, €1M-€3M per chirurgia, ostetricia, anestesia.
Mediazione obbligatoria
Procedura stragiudiziale di composizione della controversia obbligatoria per la responsabilità sanitaria (alternativa all'ATP). Disciplinata dalla L. 162/2014 e dal D.Lgs 28/2010.
Riferimento normativo: L. 162/2014, D.Lgs 28/2010
N
Negoziazione assistita
Convenzione tra le parti, assistite ognuna da un avvocato, per risolvere stragiudizialmente la controversia. Procedura alternativa alla mediazione, introdotta dalla L. 162/2014.
Riferimento normativo: L. 162/2014
Nesso causale
Rapporto di causa-effetto tra condotta del medico ed evento dannoso. Va provato con criteri probabilistici (più probabile che non) per la responsabilità civile, oltre ogni ragionevole dubbio per quella penale.
Notice (preavviso di sinistro)
Comunicazione all'assicuratore di una circostanza che potrebbe dare luogo a sinistro futuro. Tutela la copertura anche se la richiesta arriva dopo la scadenza, purché in periodo di postuma.
O
Obbligo assicurativo
Imposto dall'art. 10 L. 24/2017 a strutture sanitarie e professionisti. Il D.M. 232/2023 ne ha definito i requisiti minimi.
Riferimento normativo: Art. 10 L. 24/2017, D.M. 232/2023
Onere della prova
Per la responsabilità contrattuale (struttura) il paziente prova solo il contratto e il danno; spetta alla struttura provare di aver eseguito correttamente la prestazione. Per quella extracontrattuale (medico dipendente) il paziente prova anche la colpa.
P
Paziente fragile
Categoria di paziente con condizioni cliniche pregresse che aumentano il rischio. La L. 24/2017 e il Codice di Deontologia Medica impongono attenzione specifica nella documentazione del consenso e del trattamento.
Perdita di chance
Danno consistente nella perdita di una probabilità favorevole (es. di guarigione o sopravvivenza) per condotta colposa del sanitario. Risarcimento autonomo, quantificato come percentuale del danno biologico finale.
Polizza colpa grave
Polizza individuale stipulata dal dipendente sanitario per coprire la rivalsa della struttura ex art. 9 L. 24/2017. Non sostituisce la polizza della struttura: è complementare.
Polizza RC professionale
Polizza che copre la responsabilità civile del professionista sanitario verso i terzi pazienti. Per i liberi professionisti è la polizza principale; per i dipendenti si affianca alla polizza colpa grave.
Postuma
Garanzia per sinistri denunciati dopo la cessazione dell'attività. L'art. 11 L. 24/2017 impone una postuma decennale obbligatoria. Tutela il professionista in pensione e gli eredi.
Riferimento normativo: Art. 11 L. 24/2017
Premio
Importo periodico (annuo, semestrale) che il contraente versa alla compagnia per la copertura. Dipende dal verticale, dal massimale, dalla franchigia, dalla sinistrosità pregressa.
Prescrizione
Termine entro cui il danneggiato può chiedere il risarcimento: 10 anni per responsabilità contrattuale (struttura), 5 anni per extracontrattuale (medico dipendente). Decorre dal fatto o, se occulto, dalla scoperta.
Riferimento normativo: Art. 2946 e 2947 c.c.
Proposta di assicurazione
Documento precontrattuale in cui il contraente dichiara i rischi e l'attività. La completezza e veridicità delle dichiarazioni è essenziale: dichiarazioni reticenti possono annullare la polizza.
Q
Quotazione
Offerta indicativa fornita dalla compagnia sulla base dei dati comunicati dal contraente. Non costituisce ancora vincolo: diventa contratto solo con l'accettazione formale e il pagamento del premio.
R
Recesso
Diritto di una parte di sciogliere il contratto. Per la RC sanitaria il recesso è ammesso al sinistro (entro 60 giorni dalla denuncia) e in altri casi previsti dal contratto.
Riferimento normativo: Art. 1899 c.c.
Reintegro del massimale
Clausola che ricostituisce il massimale dopo un sinistro che lo ha eroso, dietro pagamento di premio aggiuntivo. Per la sanità è raro: tipicamente il massimale si esaurisce per anno.
Retroattività
Periodo precedente alla decorrenza della polizza per cui sono coperti sinistri da fatti già avvenuti ma non noti. Il D.M. 232/2023 impone retroattività decennale.
Riassicurazione
Trasferimento parziale del rischio dalla compagnia diretta a una compagnia riassicuratrice. Trasparente per l'assicurato. Per la sanità è frequente per i grandi rischi (strutture, ostetricia, neurochirurgia).
Richiesta di risarcimento
Atto formale (lettera, PEC, atto giudiziale) con cui il paziente o suoi familiari chiedono il risarcimento al medico o alla struttura. Va comunicata immediatamente alla compagnia per attivare la copertura.
Rivalsa
Diritto del soggetto che ha pagato (struttura) di recuperare la somma da chi ha cagionato il danno (dipendente). Limitata per dolo o colpa grave. Per il SSN il limite è 3x il reddito.
Riferimento normativo: Art. 9 L. 24/2017
RUI
Registro Unico degli Intermediari, tenuto da IVASS. Vi sono iscritti broker (sezione B), agenti (A), banche (D), produttori (E), collaboratori (F). MioAssicuratore Srl è iscritta in sezione B con n. B000558613.
S
Sanitari dipendenti SSN
Medici, infermieri, ostetriche, fisioterapisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Coperti dalla polizza dell'azienda sanitaria per la responsabilità verso il paziente; necessitano di polizza colpa grave personale per la rivalsa.
Scoperto
Quota percentuale di sinistro che resta a carico dell'assicurato. Diverso dalla franchigia (importo fisso). Tipicamente 10% con minimo di franchigia.
Sinistro
Evento dannoso che dà luogo alla richiesta di risarcimento del terzo. Va denunciato alla compagnia entro i termini previsti (tipicamente 3 giorni dalla conoscenza).
Sinistrosità
Storico dei sinistri del professionista. Influisce sul premio: assenza di sinistri comporta sconti (no-claim discount); sinistri ripetuti comportano sovrapremi o disdetta.
SNLG-ISS
Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Pubblica le linee guida ufficiali a cui i sanitari devono attenersi (art. 5 L. 24/2017).
Sub-massimale
Massimale ridotto applicato a rischi specifici interni alla polizza. Esempio: massimale globale €3M con sub-massimale €500k per danni a cose o per inquinamento.
Surroga
Subentro della compagnia che ha pagato il danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il responsabile. Diversa dalla rivalsa.
Riferimento normativo: Art. 1916 c.c.
T
Tacito rinnovo
Clausola che proroga automaticamente il contratto alla scadenza salvo disdetta. Per i contratti consumer è limitato dal Codice del Consumo; per i professionali è ammesso.
TIV — Premio totale lordo
Importo complessivo che l'assicurato paga: premio netto + imposte + accessori + diritti broker. Da non confondere con il premio puro.
V
Validità territoriale
Sinonimo di estensione territoriale. Indica i Paesi in cui è valida la copertura. Per la sanità tipicamente Italia/UE.
Variazione del rischio
Modifica delle condizioni dichiarate (es. nuova specializzazione, apertura ambulatorio). Va comunicata alla compagnia: pena sospensione o risoluzione della polizza ex art. 1898 c.c.
Vincolo del massimale
Limite massimo che la compagnia paga per sinistro o per anno. Oltre questo importo l'eccedenza resta a carico dell'assicurato.
Visita medico-legale
Accertamento eseguito da un medico-legale per quantificare il danno biologico del paziente. Strumento essenziale dell'ATP e della trattativa stragiudiziale.
W
WL — Whole Life
In ambito assicurativo non sanitario indica polizze vita a vita intera. Termine non usuale per la RC sanitaria; talvolta indica la copertura per tutto l'arco professionale (continuità contrattuale).
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