Assicurazioneper Medici
Rischio Medio — Suicidio Paziente, Segretezza, Setting

Assicurazione RC per Psicoterapeuta

Polizza RC Professionale per psicoterapeuti (psicologi e medici con abilitazione). Copertura per attivita' di psicoterapia: setting, gestione transfert, suicidio paziente, dipendenze, segretezza, perizie.

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Risposta diretta

L'assicurazione RC per psicoterapeuta e' obbligatoria (L. 24/2017 per setting clinico, D.P.R. 137/2012 per libera professione). La psicoterapia e' atto sanitario riservato a psicologi e medici con specifica abilitazione (L. 56/1989, art. 3, scuole di psicoterapia riconosciute MIUR). I rischi tipici riguardano gestione del setting, transfert, suicidio del paziente, segretezza, perizie. Massimale consigliato €1M-€2M con copertura specifica per attivita' clinica.

Fonte: MioAssicuratore Srl — broker iscritto RUI B000558613

Cosa Copre la RC per psicoterapeuti

Suicidio del Paziente

Responsabilita' per inadeguata valutazione del rischio suicidario, mancata segnalazione a familiari o medici, errori nella gestione del paziente a rischio.

Errori Clinici

Diagnosi errata, scelta inadeguata della tecnica psicoterapica, danno iatrogeno da intervento non appropriato al quadro clinico.

Setting e Cornice

Violazioni della cornice deontologica: doppi ruoli, relazioni extra-terapeutiche con pazienti, gestione errata della terminazione.

Segretezza Professionale

Violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), comunicazione non autorizzata di informazioni sensibili, gestione errata documentazione clinica.

Attivita' Peritale

CTU e CTP in ambito civile (separazioni, affidi, danno biologico psichico) e penale (capacita' di intendere e volere, imputabilita').

Difesa Legale

Spese legali per cause civili e penali. Il contenzioso psicoterapico e' spesso lungo per la complessita' della valutazione del nesso causale.

Rischio Professionale e Normativa

Livello di rischio

Medio

Norma di riferimento

L. 56/1989 art. 3 + L. 24/2017

Postuma consigliata

10 anni

La L. 56/1989 (legge Ossicini) ha istituito l'ordine degli psicologi e ha disciplinato la psicoterapia. L'art. 3 stabilisce che l'esercizio della psicoterapia e' riservato a psicologi e medici iscritti agli albi professionali, in possesso di specifica abilitazione. L'abilitazione si consegue tramite specializzazione quadriennale presso scuole di psicoterapia riconosciute dal MIUR (Ministero Universita') o tramite specializzazione universitaria (per i medici).

Distinzione vs psicologo non psicoterapeuta: lo psicologo non psicoterapeuta puo' svolgere attivita' diagnostiche, di sostegno psicologico, di abilitazione/riabilitazione, ma non puo' fare psicoterapia. La psicoterapia presuppone formazione specifica e iscrizione all'elenco psicoterapeuti tenuto dall'ordine. Esercitare psicoterapia senza abilitazione configura esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.).

Codice deontologico Ordine Psicologi: regola in modo rigoroso il setting psicoterapico, i confini relazionali col paziente (no doppi ruoli, no relazioni extra-terapeutiche), la gestione della segretezza, la documentazione clinica. La violazione e' rilevante in sede disciplinare e aggrava la responsabilita' civile.

Setting clinico: la psicoterapia ha una cornice rigorosa (orari, frequenza, durata, regole). La violazione del setting e' tra le contestazioni piu' frequenti: prolungamento ingiustificato della terapia, doppi ruoli (es. terapia di amici/parenti), relazioni sentimentali col paziente. Le compagnie escludono dolo e comportamenti scorretti deliberati, ma la difesa legale e' coperta.

Massimali Consigliati per psicoterapeuti

Base

€500k

Psicoterapeuta con attivita' clinica privata standard, casistica ordinaria, no peritale, no minori vulnerabili.

Postuma: 10 anni
Più scelto

Standard

€1M-€2M

Psicoterapeuta libero professionista con attivita' regolare. Include gestione di pazienti depressi/a rischio.

Postuma: 10 anni

Avanzato

€2M-€3M

Psicoterapeuta con attivita' peritale in CTU/CTP, terapia con minori vulnerabili, vittime di abuso, dipendenze gravi.

Postuma: 10 anni

Claims Made e Retroattività per psicoterapeuti

Il regime Claims Made con retroattivita' ampia e' essenziale per lo psicoterapeuta. I sinistri da suicidio o da contestazione di iatrogenia psicoterapica possono emergere anni dopo la conclusione della terapia, quando i familiari ricostruiscono il percorso o il paziente cambia terapeuta.

La postuma decennale e' raccomandata. Per gli psicoterapeuti che vanno in pensione o che cambiano scuola/orientamento, la postuma e' indispensabile per coprire reclami tardivi su pazienti seguiti in passato.

Per chi svolge attivita' peritale in tribunale (CTU/CTP), verificare l'estensione esplicita di polizza. Le perizie psicoterapiche in ambito penale o civile (capacita' genitoriale, danno biologico psichico) hanno profilo di rischio elevato e contenzioso frequente.

Domande Frequenti su RC Psicoterapeuta

Sono psicologo, posso fare psicoterapia?

Solo se ho conseguito l'abilitazione alla psicoterapia (specializzazione quadriennale presso scuola riconosciuta MIUR) e sono iscritto all'elenco psicoterapeuti dell'ordine. Senza abilitazione, posso fare diagnosi, sostegno psicologico, valutazioni, ma non psicoterapia. La distinzione e' rigorosa.

Lo psicoterapeuta e' responsabile se un paziente in terapia si suicida?

Va valutato caso per caso. La giurisprudenza richiede di dimostrare che il rischio fosse <strong>prevedibile e prevenibile</strong> con strumenti clinici adeguati e che il terapeuta non abbia adottato le misure necessarie (segnalazione, attivazione di rete, sospensione terapia, invio a struttura). La documentazione clinica e' essenziale per la difesa.

Cosa fare se sospetto un rischio suicidario?

Valutazione clinica strutturata, eventuale invio a psichiatra per valutazione farmacologica, coinvolgimento dei familiari (se possibile e con consenso), segnalazione a servizi territoriali in caso di rischio acuto, eventualmente attivazione TSO. Documentazione di tutte le valutazioni e decisioni cliniche.

La segretezza professionale ha limiti?

Si. Il segreto cede di fronte all'obbligo di referto/denuncia per reati procedibili d'ufficio (es. abusi su minori, violenze gravi), allo stato di necessita' (rischio per il paziente o terzi), agli obblighi di segnalazione di patologie infettive specifiche. La gestione del bilanciamento e' delicata e richiede consulenza supervisoriale.

I doppi ruoli sono assicurabili?

I doppi ruoli (terapia di familiari, amici, conoscenti, colleghi) sono violazione del codice deontologico e generalmente non assicurabili. La polizza copre la difesa legale ma il danno da contestazione disciplinare/civile per doppio ruolo e' spesso escluso. Evitare assolutamente.

Le relazioni extra-terapeutiche con pazienti sono coperte?

No. Le relazioni sentimentali o sessuali con pazienti (anche post-terapia, per un periodo deontologicamente definito) sono gravissime violazioni deontologiche e configurano dolo, escluso dalla copertura. La sola difesa penale puo' essere coperta in casi specifici.

Cosa cambia per la terapia con minori?

Maggiore complessita': consenso di entrambi i genitori (anche separati), eventuale autorizzazione del giudice tutelare in casi specifici, gestione delle informazioni con il sistema familiare. Il rischio di contestazione e' piu' alto, soprattutto in contesti di separazione conflittuale dei genitori.

L'attivita' di psicoterapia online e' coperta?

Si, generalmente le polizze coprono la psicoterapia online se svolta secondo le linee guida deontologiche dell'ordine. Verificare estensione esplicita per attivita' a distanza. La psicoterapia online ha regole specifiche su consenso informato, privacy, gestione emergenze.

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