Decreto Attuativo Gelli D.M. 232/2023: Cosa Cambia per i Medici
Il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 ha definito massimali minimi e requisiti delle polizze RC sanitarie. Obblighi concreti, scadenze, conseguenze del mancato adeguamento.
Sono passati sei anni dalla L. 24/2017 (Gelli-Bianco) prima che il legislatore pubblicasse il decreto attuativo che definiva i requisiti minimi delle polizze RC professionali sanitarie. Il D.M. 15 dicembre 2023 n. 232 ha colmato questo vuoto normativo, ma ha aperto contemporaneamente una serie di obblighi pratici che molti professionisti stanno ancora digerendo. Questa guida spiega cosa cambia in concreto per il medico libero professionista, per il dipendente SSN, per la struttura sanitaria, e cosa succede a chi non si adegua entro le scadenze previste.
Cosa stabilisce il D.M. 232/2023
Il decreto definisce i massimali minimi obbligatori per le polizze RC professionali sanitarie, distinti per tipologia di attività. Per i liberi professionisti il massimale minimo è di 1 milione di euro per sinistro per le specialità non chirurgiche e di 2 milioni per le specialità chirurgiche. Per le strutture sanitarie i massimali sono molto più elevati e parametrati al fatturato e al volume di attività.
Oltre ai massimali, il decreto stabilisce requisiti minimi su retroattività, postuma, condizioni di copertura, gestione dei sinistri. La retroattività deve coprire l'attività professionale precedente, la postuma deve essere di almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività (postuma decennale prevista dall'art. 11 della L. 24/2017).
Le polizze devono essere stipulate con compagnie autorizzate IVASS o con sistemi alternativi di garanzia (autoassicurazione per le strutture pubbliche, fondi di garanzia regionali). Le formule di assicurazione collettiva degli ordini professionali devono rispettare gli stessi requisiti.
Cosa devono fare i liberi professionisti
Verificare innanzitutto che la polizza in essere rispetti i requisiti minimi del decreto. Massimale minimo, retroattività, postuma, perimetro di copertura. Le polizze stipulate prima del 2024 spesso non sono conformi: tipico esempio è la postuma di 5 anni quando il decreto richiede 10.
Chi non rispetta i requisiti deve adeguare la polizza al primo rinnovo utile. Se il rinnovo non avviene o se la nuova polizza è inadeguata, il professionista esercita in violazione dell'obbligo assicurativo, con conseguenze disciplinari (segnalazione all'Ordine) e responsabilità patrimoniale piena in caso di sinistro.
Per chi opera in più contesti (libera professione + dipendenza SSN + intramoenia), serve verificare che la copertura sia effettivamente estesa a tutti gli ambiti. Spesso la polizza copre solo l'attività libero-professionale, lasciando scoperta l'intramoenia o le sostituzioni.
Cosa cambia per i medici dipendenti SSN
Per il medico dipendente di struttura pubblica, l'obbligo principale rimane la polizza colpa grave individuale, prevista dall'art. 10 della L. 24/2017 e dettagliata dal D.M. 232/2023. Il massimale minimo deve coprire il triplo del reddito professionale netto, perché la rivalsa della struttura ex art. 9 non può superare quella soglia.
Il decreto chiarisce un punto che era ambiguo: la polizza colpa grave deve essere stipulata anche dal medico che non svolge attività libero-professionale, perché la rivalsa è prevista dalla legge anche per l'attività in servizio. Non basta affidarsi alla copertura della struttura: la struttura risponde verso il paziente, ma può rivalersi sul medico in caso di colpa grave.
Per i dipendenti che svolgono anche libera professione (intramoenia, sostituzioni, consulenze esterne) serve una polizza distinta per quelle attività, oltre alla colpa grave per il servizio.
Strutture sanitarie e D.M. 232/2023
Le strutture sanitarie pubbliche e private sono i soggetti su cui il decreto incide più pesantemente. I massimali minimi richiesti sono significativamente più elevati di quelli individuali, perché la struttura risponde contrattualmente verso il paziente per tutti i fatti commessi al suo interno (art. 7 L. 24/2017).
Per le strutture pubbliche è ammessa l'autoassicurazione, ma con requisiti rigorosi di solvibilità e fondi accantonati. Per le strutture private la polizza assicurativa è obbligatoria.
Il decreto introduce anche obblighi di trasparenza verso il paziente: le strutture devono pubblicare i dati relativi alla copertura assicurativa, ai massimali, all'identità della compagnia. Informazione che il paziente può richiedere prima di affidare la propria salute alla struttura.
Conseguenze del mancato adeguamento
Le sanzioni per il professionista che esercita senza copertura adeguata sono di natura disciplinare e patrimoniale. Disciplinare: l'Ordine può sospendere il professionista o cancellarlo dall'Albo per esercizio in violazione dell'obbligo assicurativo. Patrimoniale: in caso di sinistro, il professionista risponde con il proprio patrimonio per la parte non coperta dalla polizza inadeguata.
Per le strutture sanitarie le conseguenze includono anche la sospensione delle autorizzazioni regionali e l'esclusione dagli accreditamenti SSN, con impatto economico molto severo.
Verificare la conformità della propria polizza al D.M. 232/2023 non è facoltativo: è il presupposto per esercitare legittimamente la professione sanitaria nel 2026.
Conclusioni
Il D.M. 232/2023 è il completamento normativo della L. 24/2017 e ha trasformato l'obbligo assicurativo da norma di principio a obbligo dettagliato e verificabile. Per il professionista sanitario significa una verifica seria della propria polizza, idealmente con il supporto di un broker che conosca la materia. Adeguarsi non è solo un atto di compliance: è la base per esercitare con tranquillità in un contesto giurisprudenziale che si fa anno dopo anno più esigente. Chi rinvia rischia di scoprire la propria inadeguatezza solo quando il sinistro è già accaduto, quando rimediare costa molto di più che prevenire.
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