Nel 2014, il quadro giuridico italiano sulla responsabilità civile professionale dei medici che lavorano in una struttura ospedaliera è stato soggetto a diverse interpretazioni contrastanti. La giurisprudenza italiana, ovvero le sentenze emesse dai tribunali, ha delineato in modo non uniforme le regole che riguardano le azioni legali contro i medici e le strutture sanitarie.
È importante ricordare che un paziente ha il diritto di agire legalmente sia contro la struttura sanitaria che contro il medico che ha eseguito il trattamento. Le decisioni più recenti del nostro ordinamento possono essere suddivise in due fasi principali.
Fase 1: Sentenza del Tribunale di Milano (17 luglio 2014, Sezione I)
Secondo questa sentenza, basata sull’interpretazione dell’art. 3 della Legge Balduzzi, veniva stabilita una distinzione tra i regimi di responsabilità della struttura ospedaliera e del medico.
Responsabilità della Struttura Ospedaliera: Regime Contrattuale
In questo regime, la prescrizione è di 10 anni. Ciò significa che il paziente ha 10 anni di tempo per fare causa alla struttura. L’onere della prova spetta alla struttura ospedaliera, che deve dimostrare che non si è verificato alcun danno o che non c’è un nesso di causalità tra l’operato del medico e il danno subito dal paziente.
Responsabilità del Medico nella Struttura: Regime Extracontrattuale
Per i medici che lavorano in una struttura ospedaliera, la sentenza stabiliva un regime di responsabilità extracontrattuale, con una prescrizione di 5 anni. In questo caso, il paziente deve dimostrare sia il danno che il nesso di causalità tra il trattamento ricevuto e il danno reclamato.
Questa distinzione metteva il medico in una posizione più favorevole rispetto alla struttura sanitaria, poiché il termine di prescrizione più breve e l’onere della prova erano a carico del paziente.
Fase 2: Sentenza del Tribunale di Milano (18 novembre 2014, Sezione V)
Con la sentenza del 18 novembre 2014, il Tribunale di Milano ha ribaltato il precedente orientamento. In questa nuova decisione, basata su una giurisprudenza consolidata negli ultimi 15 anni, il regime di responsabilità del medico è stato cambiato da extracontrattuale a contrattuale.
La sentenza afferma che sia la responsabilità della struttura che quella del medico hanno natura contrattuale, anche se il rapporto non si basa su un vero e proprio contratto, ma su un contatto sociale tra medico e paziente. Questo implica che entrambi, medico e struttura, sono soggetti a una prescrizione di 10 anni e che l’onere della prova è a loro carico.
Per concludere
Secondo l’orientamento stabilito dal Tribunale di Milano nel 2014, sia il medico che la struttura ospedaliera sono responsabili civilmente in base al regime contrattuale. Ciò comporta una prescrizione di 10 anni e l’onere della prova ricade su chi ha fornito il trattamento, cioè il medico o la struttura.